Gen 16th, 2008
Calcolo per autocarri fiscali
Nella circolare del 19 gennaio 2007 n. 1/E
l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti riguardanti il decreto legge n. 262/2006 collegato alla finanziaria 2007. Il decreto legge 262/2006 ha modificato sensibilmente la deducibilità fiscale delle spese relative a mezzi di trasporto ai motore utilizzati nell’esercizio d’impresa.
Le modifiche non interessano:
- Tutti i veicoli senza motore (biciclette, barche a remi).
- I veicoli non richiamati dall’art. 164 del T.U.I.R., come trattori, motocarri, autocarri, autoveicoli ad uso speciale e trattori.
- I veicoli per trasporto merci, anche se utilizzati temporaneamente per fini pubblicitari.
Le modifiche del D.L. 262/2006 vanno a colpire quella categoria di falsi autocarri, ovvero quei veicoli omologati come autocarri, ma che in realtà le modifiche apportate non impediscono che il veicolo possa essere usato per il trasporto privato di persone o che abbia delle prestazioni elevate non giustificabili per l’uso richiesto. Per poter valutare se una vettura rientri tra quelle fiscalmente deducibili si deve soddisfare 4 condizioni:
- Deve trattarsi di veicolo immatricolato o reimmatricolato come N1 (autocarro).
- Il codice della carrozzeria deve essere F0.
- Il numero di posti non inferiore a 4.
Queste condizioni devono essere tutte soddisfatte, se anche una di queste non è soddisfatta non si può applicare la quarta regola che si ricava da un calcolo sul rapporto potenza/peso.
La formula in questione è la seguente:
P/ (Mc - T) con la potenza (P) espressa in KW e con il peso complessivo (Mc) e la tara (T) espressi in tonnellate.
Il rapporto deve essere inferiore o uguale a 180, se dovesse risultare superiore l’autocarro verrebbe equiparato ad un’
autovettura.
I dati che ci occorrono si trovano tutti sul libretto di circolazione:
- Categoria del veicolo - campo (J)
- Carrozzeria - campo (J.2)
- Numero di posti - campo (S.1)
- Potenza del motore (P) - campo (P.2)
- Massa complessiva (Mc) - campo (F.2)
- Tara (T) - pagina 3
Nel libretto di esempio (vedi foto sopra) sono sottolineate tutte le voci interessate, in questo caso si può notare che il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcoliamo la formula indicata precedentemente si ha:
2050 Kg = 2.050 t
1545 Kg = 1.545 t
(Mc - T) = 2.050 - 1.545 = 0.505
(P/ 0.505) = 100/ 0.505= 198
quindi questa vettura non può usufruire delle agevolazioni fiscali.
.

GENTILE
SONO A CHIEDERVI CHE HO ACQQUISTATO UNA VOLVO XC 90 NEL MESE DI GENNAIO 2006 IMMATRICOLATO AUTOCARRO , CHIEDO SE POSSO SCARICARE LE SPESE E L’AMMORTAMENTO DEL BENE .
SONO A CHIEDERE ANCHE (SE POSSIBILE) TUTTA LA LISTA DELLE AUTO CHE POSSONO ESSERE IMMATRICOLATE AUTOCARRO.GRAZIE
Buongiorno sig. Massimo, non esiste la lista delle vetture che si possono immatricolare autocarro, come può vedere dalla circolare 19 gennaio 2007 n. 1/E scaricabile all’inizio dell’articolo (tutte le scritte verdi contengono documenti scaricabili e le foto si ingrandiscono),
L’Agenzia delle Entrate dice - prendi una vettura con 4 o più posti che abbia la carrozzeria tipo F0, prendi la potenza e la dividi per il peso netto, se il risultato è minore o uguale a 180, si può scaricare, se è maggiore di 180 non rientra nelle agevolazioni.
Il calcolo è semplice, se ha dei dubbi mi faccia avere i dati indicati nelle foto sopra (sono indicati con le frecce), e io le faccio il calcolo.
Saluti, En_ry
Salve io ho questo caso riguardo la deducibiltà dell’autocarro:
Nel libretto ho queste voci il veicolo è un autocarro N1, con carrozzeria F0, può trasportare 4 persone, ma se calcolo la formula in questo modo ho questo risultato:
Kw 80
portata : 440 kg (0,440 t) riportata a pag. 3 del libretto circolazione
il risultato è : 181 quindi da considerarsi autovettura
Mentre se calcolo così :
Kw 80
Massa complessiva : 1.860 kg (1,860 t) rigo f2
Magga a Vuoto : 1.345 kg (1,345 t) pag. 3
Il risultato è : 155 quindi da considerarsi autocarro
ALLORA SENCONDO LEI QUALE DEVO USARE???
Buongiorno sig. Tommaso, il calcolo giusto è il secondo 155.
Se guarda la circolare ministeriale 19/01/2007 n.1E, il link è all’inizio della pagina, ma rimetto il link: http://automotor.netsons.org/wp-content/2008/01/circolare_1_completa.pdf
a pagina 79, dice espressamente che il calcolo è la differenza tra il peso complessivo e la tara (peso a vuoto).
La portata è minore della differenza tra peso complessivo e tara,
la tara è il veicolo a vuoto, mentre nella partata utile viene considerato il fatto che il guidatore non può mancare.
Infatti la differenza tra peso totale e tara è 515 kg (0.515 t), se calcoliamo 515 - 440 = 75kg (che è il conducente).
Spero di esserti stato utile.
Saluti En_ry
Nel Vostro esempio c’è una incongruenza infatti il calcolo della portata da Voi trovato in 0,505 ton è diverso da quello scritto sul libratto a pag. 3 dove è riportato Portata Kg 430.
Perchè questa incongruenza visto che nella finanziaria parla di portata e la portata è direttamente indicata senza fare il calcolo che Voi fate?
Attendo gentile risposta
cordiali saluti ing betti stefano
Buongiorno ing. Betti, da come mi risulta, anche in seguito ad un contatto con un funzionario della Motorizzazione di Pescara fatta a suo tempo, debbo ribadire il calcolo fatto per il sig. Tomaso. Copio e incollo uno strancio della pagina 79 della circolare ministeriale.
… un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la seguente formula:
Pt (KW) > 180
Mc – T(t)
Questo funzionario mi spiegò che la tara è il peso a vuoto del veicolo, mentre la portata indicata sul libretto è (almeno così dice), il veicolo con il solo conducente (indispensabile per far viaggiare la vettura). Quindi la vettura può portare il conducente + 430 kg di occupanti o bagagli. Infatti, la differenza tra 505 kg e 430 kg è 75 kg (che è il peso di una persona).
Se guarda la foto dell’ultimo libretto di circolazione:
http://automotor.netsons.org/wp-content/2008/01/libretto-autocarro-non-fiscale.jpg
vedrà che nel riquadro 3 sono annotati portata 430 Kg e peso a vuoto 1545 kg, se si calcola la differenza con quanto scritto nel riquadro 2 (f2) cioè 2050 kg, vedrà che anche quì esiste un’ incongruenza, infatti la differenza anche in questo caso è 505 kg.
Io non so se quanto detto risponde al vero, non ho titolo per poterlo confutare, ma se è vero che la legge va seguita alla lettera, credo che sia necessario eseguire il calcolo con la tara e non con la portata. Detto questo però le dò ragione per quel che riguarda la formula matematica, a scuola mi hanno insegnato che la portata è il peso complesivo - la tara, non dovrebbe esistere una portata con o senza conducente, ma questa è una legge fatta da italiani, non possiamo farci niente.
Cordiali saluti.
En_ry